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Corte Costituzionale, Sentenza 221: no a PMA per coppie gay perché non equiparabili a Famiglia.


Il ventitré ottobre u.s. La Corte Costituzionale, distanziandosi nettamente da determinati orientamenti ahimè alquanto in voga, si è pronunciata esplicitamente sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) mettendo giustamente al centro la Famiglia e l'interesse del nascituro come d'altronde vuole la ns Costituzione. In particolare la Consulta ha ribadito che la Famiglia è solo quella prevista dall'art. 29 Costituzione, ovvero la “Società Naturale” fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna. All'origine della Sentenza il caso di due coppie lesbiche (unite civilmente in un caso, sposate all’estero con atto successivamente trascritto nel registro delle unioni civili nell’altro) che decidevano di realizzare il proprio desiderio di maternità facendo richiesta di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente 


assistita (PMA) alla ASL competente. In particolare si era chiesto alla Corte di valutare se la normativa nazionale in materia, che riserva l’accesso alla PMA alle sole coppie formate da persone di sesso diverso, prevedendo anche un ingente corredo sanzionatorio in caso di violazione, sia rispettosa del principio di uguaglianza e del diritto al rispetto delle scelte di vita privata e familiare di cui all’art. 8 della CEDU. La risposta della Corte è di segno negativo e muove dall’assunto, condiviso anche a livello europeo, che in una materia così delicata il bilanciamento tra gli interessi coinvolti spetta al legislatore, le cui scelte sono sindacabili dalla Consulta solo se viziate da irragionevolezza. Una valutazione che la Corte esclude nel caso in esame, ritenendo che sia corretto disciplinare diversamente due realtà (coppie omosessuali e coppie eterosessuali) 


considerate tra loro ontologicamente diverse” (Altalex). E quest'ultimo passo è assai significativo: dunque la Consulta ha ritenuto una differenza Ontologica tra Famiglia e coppie gay che pertanto non sono equiparabili. Ancora, e sempre in controtendenza a certe mode vigenti, la Sentenza ha messo al centro i diritti del nascituro e non “la pretesa di una coppia omosessuale di ottenere per legge quel che la natura non consente: la procreazione. Un vero ribaltamento della prospettiva. La Consulta ha infatti rilevato che è giusta la preoccupazione del legislatore, a fronte delle nuove tecniche procreative, di garantire il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nascituro. Significa che in linea di principio 


una coppia eterosessuale rappresenta il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato. E tutto questo a prescindere dalla capacità della coppia omosessuale di svolgere validamente anch’essa le funzioni genitoriali” (il Secolo d'Italia). Una Sentenza dunque destinata a fare scuola e nella direzione dei valori autentici già sanciti dalla Costituzione e dalle nostre tradizioni plurimillenarie con buona pace di mode e movimenti di un modernismo sempre più antiumanista.
francesco latteri scholten.

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